1)
Premessa. Nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore
del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso
dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art.
3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art.
18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) .......
che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) Fonti legislative
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre
che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n°1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95 .
3) Informazione obbligatoria - Scheda tecnica
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale,
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio
del viaggio.
5) Pagamenti
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta
impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dalla scheda tecnica. Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore
la risoluzione di diritto.
6) Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data riportata nella scheda tecnica.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario nelle percentuali riportate
nella medesima.
7) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo siginificativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al pirmo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato
al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della
penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalgo o Programma fuori
catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
8) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della
partenza
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi
per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto
del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma
già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore
che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite
l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9) Modifiche dopo la partenza
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un
terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
11) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza
alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto
di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l'attuazione.
12) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) Regime di responsabilità
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi,
a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso
dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in
ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja
nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di “2.000
Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall'art. 13 n° 2 CCV
e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti
dall'art. 1783 Cod. Civ..
15) Obbligo di assistenza
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale
o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Vedasi scheda tecnica a fondo pagina.
18) Fondo di garanzia
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.249 del 12/10/1999 (ai
sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:
art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma;
art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e
Fiavet. |